Statuto

ART. 1

E’ costituita l’Associazione culturale SATYA-YUGA con sede in via G. Matteotti n. 22, Petruro di Forino (AV);

ART. 2

L’Associazione è apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:

a) promozione e diffusione della multiculturalità e dell’interculturalità;

b) diffusione della conoscenza di altre culture per educare al rispetto per le diversità culturali, alla tolleranza ed alla cooperazione;

c) favorire la coesistenza e l’interazione armonica di culture diverse;

d) contribuire alla realizzazione di uno sviluppo socio-psicologico armonico della persona senza distinzioni di sesso, cittadinanza, credo politico e religioso;

e) promuovere l’integrazione socioculturale dei cittadini stranieri;

f) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, eventi culturali e manifestazioni artistiche provenienti da differenti ambiti internazionali quali mostre, seminari, conferenze, convegni, rassegne, concorsi, spettacoli, etc.;

g) studiare le tradizioni artigianali nel mondo per rivalutare e riprendere antiche tecniche basate sul recupero di materiali e su un’economia eco-sostenibile per un miglioramento qualitativo della vita;

h) organizzazione di attività laboratoriali con eventuali presentazione ed esposizione di varie forme di arte ed artigianato;

i) realizzazione di punti di incontro e di socializzazione per favorire il confronto e la comprensione delle diversità culturali;

l) realizzazione di una biblioteca multiculturale per favorire un libero ed aperto confronto tra linguaggi e culture;

m) pubblicazioni di riviste, libri, saggi su temi relativi al multiculturalismo e all’interculturalismo;

n) svolgimento di attività didattiche aperte a tutti e particolarmente agli stranieri presenti sul territorio, mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;

o) creazione di un sito web per la diffusione e la realizzazione degli scopi prefissi;

p) collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi similari;

q) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

ART. 3

Sono Soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

I Soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

ART. 4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

ART. 5

L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

ART.6

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell’ apposito statuto fondativo.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l’associazione stessa aderisce.

ART. 7

a) Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito;

b) Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa;

c) Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

ART. 8

I Soci cessano di appartenere all’Associazione:

a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;

b) per morosità, il Socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 30 gg. dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall’associazione;

c) per espulsione deliberata dalla maggioranza dei componenti dell’Assemblea dei Soci, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio.

ART. 9

Gli organi sociali dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea generale dei soci ( che può essere convocata in forma ordinaria e straordinaria);

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

ART. 10

L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Vale l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

ART. 11

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 Dicembre di ogni anno per l’approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e del rendiconto preventivo dell’anno in corso. La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l’ordine del giorno.

In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 12

La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 5 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato tramite lettera, e-mail, sms al domicilio di residenza o telefonico o di posta elettronica dei soci. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci, nel caso in cui per due volte l’assemblea non raggiunge la presenza della maggioranza dei soci, si procede con il numero effettivo dei presenti, ma la convocazione avviene in forma straordinaria.

ART. 13

Spetta all’Assemblea dei soci:

a) eleggere il Consiglio Direttivo;

b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo ed inserito nell’ordine del giorno.

ART. 14

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, con la possibilità di massimo una delega, è composta da minimo 5 membri ad un massimo di 7 e nel proprio ambito nomina: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e Consiglieri con eventuali incarichi. II Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo o i 2/3 dell’assemblea dei soci. Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo si assenta più di 3 volte ingiustificate, verrà escluso dal Direttivo e verrà nominato dall’Assemblea dei Soci un nuovo componente. Il Presidente non può essere eletto per più di 2 mandati.

ART. 16

Spetta al Consiglio Direttivo di:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci per morosità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;

c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’ attività sociale;

d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;

e) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea, curare l’ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;

f) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta ogni 6 mesi); convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;

g) programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’Assemblea e le finalità dell ‘Associazione.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

ART. 18

Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 19

II Segretario, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 20

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART. 21

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione unanime dell’Assemblea dei soci.

ART. 22

Nel Consiglio Direttivo non possono essere eletti più di 2 componenti con legame di parentela di primo o secondo grado.

ART.23

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa verranno devoluti gratuitamente ad una o più associazioni o ad un ente, scelti dall’Assemblea avente fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.

ART. 24

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

I SOCI FONDATORI